Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 30/03/2001 n. 400

- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della Legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con Decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la Legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della Legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è riportato nelle note alle premesse.

- Il testo degli articoli 106, 113 e 155, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

-Il testo degli articoli 29 e 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, è riportato nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 9, nono comma, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 2. Attività agevolabili

1. Ai soggetti beneficiari il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede il contributo di cui all'articolo 3 per l'esercizio delle seguenti attività

a) gestione di fondi di garanzia interconsortili destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative soci della società finanziaria

b) promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti

c) promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di cui all'articolo 9, comma 9, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con Legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche

d) realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, anche mediante la costituzione di società partecipate. Tra i servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori sono ricomprese anche le attività dirette allo studio, progettazione, promozione di strumenti finanziari e assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, le società finanziarie di cui all'articolo 1 presentano, con le modalità e nei termini fissati con il Decreto di cui all'articolo 4, comma 1, apposita domanda riferita

a) in relazione all'attività di gestione dei fondi di garanzia interconsortili, di cui al comma 1, lettera a), alla richiesta di incremento di tali fondi

b) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b), ai programmi finalizzati al miglioramento dei servizi resi alle imprese da parte dei soci delle predette società finanziarie, sulla base dei progetti proposti dai soci medesimi nonchè ai programmi delle società finanziarie finalizzati alla realizzazione di reti telematiche

c) in relazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c), ai programmi riferiti a operazioni di fusione che coinvolgono i soci delle predette società finanziarie

d) in relazione all'esercizio di attività di cui al comma 1, lettera d), ai programmi riferiti a progetti di investimento proposti dalle società finanziarie medesime o, di concerto con queste, dalle società da esse partecipate. Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 9, nono comma, del Decreto-Legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con Legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'art. 4, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato nelle note alle premesse.

Art. 3. Misura e tipologia dell'agevolazione

1. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso un contributo diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia interconsortile delle società finanziarie di cui all'articolo 1, destinato alla prestazione di controgaranzie a favore dei confidi soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con i limiti ed i criteri fissati dal Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di dieci volte la consistenza del predetto fondo alla data di presentazione della domanda e nel limite di dieci miliardi per ciascuna società finanziaria, partecipata da trenta confidi. In presenza di una partecipazione di confidi in misura superiore a 30, il contributo statale è aumentato proporzionalmente come segue: da 31 a 40 confidi, contributo massimo di lire 15 miliardi, da 41 a 50 confidi contributo massimo di lire 20 miliardi, oltre 51 confidi contributo massimo di 25 miliardi.

2. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento dei singoli soci di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e della società finanziaria. Il contributo è concesso in relazione a ciascun progetto secondo le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i progetti relativi ai confidi ubicati nelle aree individuate come obiettivo 1 dalla decisione della Commissione europea 1999/502/CE del 1 luglio 1999 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999. Le spese ammissibili riferite ai progetti di investimento dei singoli soci o promossi dalla società finanziaria a beneficio dei soci stessi possono riguardare

a) acquisto di elaboratori e programmi infor-matici

b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività consortile

c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa

d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme ISO 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d'Italia. Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese relative a imposte, interessi, oneri accessori, nonchè le spese amministrative e di gestione. Non sono altresì ammissibili le spese fatturate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. I beni acquistati per la realizzazione dell'investimento devono essere nuovi di fabbrica. I progetti di investimento dei singoli soci e della società finanziaria devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alle stesse spese oggetto dell'investimento previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.

3. In relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio e/o cooperativa che risulta dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie con i limiti ed i criteri fissati dal Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 di attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di lire tre miliardi per ciascuna operazione di fusione. Non sono ammissibili operazioni di fusione realizzate anteriormente all'anno solare di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2. Le operazioni di fusione non ancora realizzate alla predetta data devono comunque essere ultimate entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

4. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i programmi ritenuti agevolabili è concesso un contributo riferito ai progetti di investimento delle società finanziarie e/o di società appositamente costituite partecipate dalle società finanziarie medesime. Il contributo è concesso nella misura, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2. Le spese ammissibili possono riguardare

a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie, compresi quelli necessari all'attività amministrativa

b) acquisto di programmi informatici

c) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività di progettazione e di assistenza tecnica

d) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale, organizzativa e finanziaria. Le spese di cui alle lettere c) e d) sono complessivamente ammissibili fino ad un valore massimo del quaranta per cento dell'investimento totale ammissibile.

5. Per fondo di garanzia interconsortile costituito dalle società finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, si intende la disponibilità monetaria su un deposito bancario vincolato denominato "deposito fondo di garanzia interconsortile articolo 24 Decreto legislativo n. 114 del 1998" costituito con risorse provenienti dal patrimonio della società e da appostarsi in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale. Tale deposito, purchè vincolato, può essere costituito anche attraverso titoli obbligazionari garantiti dallo Stato. Note all'art. 3:

- Con riferimento alla comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis ), è stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001.

- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, è stato pubblicato nella G.U.C.E. L 161 del 26 giugno 1999.

Art. 4. Modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in regola con l'imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale della società finanziaria e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, è presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo lo schema approvato con Decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo Decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua inoltre l'eventuale documentazione da allegare alla predetta domanda e fissa i termini per la presentazione delle domande che pertanto potranno essere trasmesse a partire da tale data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, avvalendosi della procedura automatica ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la completezza e la regolarità delle domande e, controllate le disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande medesime fissati ai sensi del comma 1, concede il contributo, sulla base delle richieste effettivamente pervenute. Il contributo, in caso di insufficienza di risorse finanziarie, è ridotto proporzionalmente al fabbisogno conseguente alle domande presentate.

 

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